L'art. 54/bis del D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51, L.190/2012 introduce una specifica disposizione per tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti e che, per via della loro denuncia, potrebbero essere soggetti ad atti di ritorsione.Con il termine whistleblowing si identifica appunto l'istituto giuridico per la tutela di quei lavoratori che segnalano irregolarità o reati e che, per via della loro denuncia, potrebbero essere soggetti ad atti di ritorsione.Il Fondo Pensioni Sicilia ha emanato con nota n. 1919 del 21 gennaio 2015 (leggi in calce, dove è possibile scaricare il documento in formato aperto) una direttiva sull'oggetto, riprendendo nettamente la direttiva di analogo argomento del Dipartimento Reg.Le della Funzione Pubblica e del Personale di cui alla nota 57463 del 29/04/2014, nella considerazione che - pur nella propria autonomia - l'Ente si avvale, per l'espletamento delle relative funzioni, esclusivamente di personale dell'Amministrazione regionale assegnato in posizione di distacco, ai sensi del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009.
E' stato istituito un canale differenziato per ricevere le eventuali segnalazioni di illeciti dei dipendenti, mediante un indirizzo di posta elettronica strettamente dedicato, dove è possibile inoltrare il modello di segnalazione che è stato predisposto.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
La denuncia dell'illecito può essere proposta tramite:
a) CANALE ESTERNO
- Autorità giudiziaria (ex art. 361 c.p.)
- Corte dei Conti (ex art.54/bis, D. Lgs.165/2001)
b) CANALE INTERNO
- Superiore gerarchico (ex art. 54/bis D.Lgs. 165/2001)
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Utilizzando entrambi i canali di segnalazione, la denuncia di illecito deve essere portata a conoscenza del Direttore dell'Ente, presso il quale il trasgressore presta l'attività lavorativa, che porrà in essere il procedimento disciplinare se è di propria competenza o coinvolgerà l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (art.55/bis del D.Lgs. 165 del 2001).
Si allega il "Modello per la segnalazione di condotte illecite" (leggi in calce, dove è possibile scaricare il documento in formato aperto), conforme a quello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI DISCRIMINAZIONE
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:
- può rivolgersi direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione al seguente indirizzo di posta elettronica: wistleblowerfps@regione.sicilia.it;
- può inoltrarla a mezzo del servizio postale;
- può presentarla verbalmente mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati.
Tale istanza potrà essere inoltrata anche tramite l'Organizzazione Sindacale presente nell'Amministrazione.
Il predetto indirizzo di posta elettronica è gestito esclusivamente da un ristrettissimo nucleo di persone (costituito dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dal dirigente Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ente) e verrà assegnato ad ogni denunciante un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso (custoditi in forma controllata presso l'archivio dell'anticorruzione dell'Ente - Area Affari Generali e Personale) al fine di garantirne la riservatezza.
wistleblowerfps@regione.sicilia.it